Back

TAR Lazio: illegittimi i crediti scolastici per l’ora di religione.

Con sentenza n. 7076 del 17 luglio 2009 il Tar del Lazio ha accolto due ricorsi proposti per
l’annullamento delle Ordinanze ministeriali emanate dall’allora Ministro P.I. Fioroni per gli esami di
Stato del 2007 e 2008 che prevedevano la valutazione della frequenza dell’insegnamento della
religione cattolica ai fini della determinazione del credito scolastico, e la partecipazione “a pieno
titolo” agli scrutini da parte degli insegnanti di religione.

Il TAR ha affermato che “l’attribuzione di un credito formativo ad una scelta di carattere religioso
degli studenti e dei loro genitori, quale quella di avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche, dà luogo ad una precisa forma di discriminazione, dato che lo
Stato Italiano non assicura identicamente la possibilità per tutti i cittadini di conseguire un credito
formativo nelle proprie confessioni ovvero per chi dichiara di non professare alcuna religione in
Etica Morale Pubblica”.
Motiva ancora la sentenza che l’interpretazione data dal Ministero dell’Istruzione “ha portato
all’adozione di una disciplina annuale delle modalità organizzative degli scrutini d’esame, che
appare aver generato una violazione dei diritti di libertà religiosa e della libera espressione del
pensiero; nonché di libera determinazione degli studenti relativamente all’insegnamento della
religione cattolica”.

 

I ricorsi sono stati promossi a partire dal 2007 da alcuni studenti e studentesse con numerose
associazioni laiche e confessioni religiose non cattoliche (elenco completo a fine comunicato)
coordinate dalla Consulta Romana per la Laicità delle Istituzioni e dall’Associazione “per la Scuola
della Repubblica” ed assistite dagli Avvocati prof. Massimo Luciani, Fausto Buccellato e Massimo
Togna. Ad esse il TAR ha riconosciuto la richiesta “di tutela di valori di carattere morale,
spirituale e/o confessionale che […] sono tutelati direttamente dalla Costituzione e che quindi come
tali non possono restare estranei all’alveo della tutela del giudice amministrativo”
La sentenza 7076/2009 del TAR del Lazio è importante perché dà una concreta applicazione al
principio supremo della laicità dello Stato nei termini in cui era stato affermato dalla Corte
Costituzionale nella nota sentenza n.203/1989.
Il TAR, dopo aver ricordato il principio della laicità dello Stato, enunciato dalla Corte
Costituzionale come “garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà religiosa, in regime di
pluralismo confessionale e culturale” (C. Cost. n.203/89), ha precisato che “sul piano giuridico, un
insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può
assolutamente essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico”, la scelta di
avvalersi o meno dell’insegnamento dell’insegnamento della religione cattolica deve essere
assolutamente libera e in nessun modo condizionata. “In una società democratica” ha affermato il
TAR, “certamente può essere considerata una violazione del principio del pluralismo il
collegamento dell’insegnamento della religione con consistenti vantaggi sul piano del profitto
scolastico e quindi con un’implicita promessa di vantaggi didattici, professionali ed in definitiva
materiali”.
A tal proposito, ha precisato ancora la sentenza che “lo Stato, dopo aver sancito il postulato
costituzionale dell’assoluta, inviolabile libertà di coscienza nelle questioni religiose, di professione
e di pratica di qualsiasi culto “noto”, non può conferire ad una determinata confessione una
posizione “dominante” – e quindi una indiscriminata tutela ed un’evidentissima netta poziorità –
violando il pluralismo ideologico e religioso che caratterizza indefettibilmente ogni ordinamento
democratico moderno”, infatti “qualsiasi religione – per sua natura – non è né un’attività culturale,
né artistica, né ludica, né un’attività sportiva né un’attività lavorativa, ma attiene all’essere più
profondo della spiritualità dell’uomo ed a tale stregua va considerata a tutti gli effetti”.
La sentenza è illuminante su quali siano oggi i confini posti dalla legge all’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche. Le associazioni e le confessioni promotrici dei ricorsi
continueranno ad operare per garantire il rispetto di tali limiti ed auspicano che il Ministero
dell’Istruzione prenda atto dell’illegittimità delle ordinanze e non le riproponga negli anni a venire.

 

per ulteriori informazioni è possibile contattare
Antonia Sani
3497865685

 

LE ASSOCIAZIONI PROMOTORI DEI RICORSI

 

Consulta Romana per la Laicità delle Istituzioni
Comitato Insegnanti Evangelici Italiani (CIEI)
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia
Comitato torinese per la Laicità della scuola
Tavola Valdese
CRIDES- Centro Romano di Iniziativa per la Difesa dei Diritti nella Scuola
FNISM – Federazione Nazionale degli Insegnanti
Associazione Democrazia Laica
Associazione “XXXI ottobre per una scuola laica e pluralista (promossa dagli evangelici italiani)”
Associazione Nazionale del Libero Pensiero “Giordano Bruno”
UAAR- Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti
Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni
Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno
Alleanza Evangelica Italiana
Associazione “per la Scuola della Repubblica”
Comitato Bolognese Scuola e Costituzione
C.I.D.I. “Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti”
Coordinamento Genitori Democratici
Associazione Scuola Università e Ricerca “As.SUR”
Chiesa Evangelica Luterana in Italia
Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia
Movimento di Cooperazione Educativa
UCEI – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
Federazione delle Chiese Pentecostali

10 agosto 2009