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IRC: l’interruzione durante l’anno è possibile.

E’ possibile interrompere la frequenza dell’IRC durante l’anno scolastico in corso? Decisamente sì!

E’ errata l’interpretazione secondo cui il termine ultimo per la revoca dell’adesione alla frequenza delle ore dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole è alla data di scadenza delle iscrizioni al nuovo anno. Di seguito quanto stabilito da diverse sentenze:

• 12 giugno 2012 TAR Molise: “l’indisponibilità del diritto e la revocabilità del consenso inducono a ritenere che, anche nel corso dell’anno, si possa cambiare idea e non frequentare più l’ora di religione”.

• 3 dicembre 2022 TAR Lombardia: “Il termine normativo per la scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (all’atto di iscrizione), non può esser inteso come decadenziale”.

• 28 luglio 2023 TAR Toscana: “Lo studente potrà sempre esprimere la propria volontà di non proseguire la fruizione dell’IRC, in modo vincolante per la scuola, anche dopo la scadenza della data ultima fissata per l’iscrizione al nuovo anno”.

Infine il Consiglio di Stato 15 maggio 2018 rimarca: “Il termine ancorato all’atto dell’iscrizione del singolo anno scolastico, funzionale alle esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche e degli insegnanti di religione, non può ritenersi preclusivo di una scelta diversa successiva, anche nel corso dell’anno scolastico”.
Consapevoli dell’importanza di una scelta che riguarda la sfera della coscienza e che impegna le istituzioni a rispettarla, i genitori oppure gli studenti maggiorenni che non siano riusciti a compilare il modulo di non adesione all’IRC possono richiedere il modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Tale modulo deve essere garantito dai dirigenti scolastici nel rispetto dell’individuo e degli atti normativi.

Comitato Insegnanti Evangelici Italiani – settembre 2024