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Statuto della Associazione
“Comitato Insegnanti Evangelici in Italia” C.I.E.I.

 

Preambolo

Legittimazione dell’educazione
Il 23 luglio 1998 nasce l’idea di fondare il Comitato Insegnanti Evangelici in Italia, in seguito all’iniziativa di un gruppo di insegnanti sollecitati dal convegno che si svolgerà a Padova nel settembre dello stesso anno, sul tema dell’educazione, e che avrebbe portato alla stesura della “Carta orientativa per un progetto educativo cristiano” (Ifed, Padova, 1998). Crediamo che la possibilità di educare si fondi sul fatto che esiste un Dio creatore, onnisciente e sovrano sull’intero universo. È questo che legittima il mandato e lo sforzo di conoscere e scoprire tutta la realtà creata, permette che le acquisizioni e le discipline risultino omogenee e in armonia fra loro, e richiama la chiesa a ritenere l’educazione come parte del suo mandato culturale (Ge 1,27–28; Mt 28,18–20). Tale prospettiva aiuterà a considerare l’educazione principalmente come uno strumento per onorare Dio, che ne è il fondamento (Sl 8,3–4; 19,1–7). Sulla base, quindi, di una tale visione teocentrica, il compito di educare è inteso come un impegno in ultima analisi religioso, in quanto la cultura ha a che fare con le domande basilari della vita e le questioni epistemologiche di fondo.

Titolo I

Articolo 1

Costituzione, sede, durata
È costituita un’Associazione ETF denominata: “Comitato Insegnanti Evangelici in Italia” (C.I.E.I.), C.F.: 94127450362 con sede in Ferrara, via Germoglio 41.
L’Associazione ha carattere volontario e non persegue fini di lucro; essa è autonoma e indipendente.
Per il raggiungimento delle proprie finalità può svolgere la sua attività su tutto il territorio nazionale.
L’Associazione potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.
La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 2

Confessione di fede
In accordo con la fede cristiana rivelata dalla Scrittura ed in continuità col cristianesimo biblico, l’Associazione C.I.E.I. si riconosce nella Confessione di fede (allegato ‘B’), da considerare parte integrante del presente Statuto, ritenendo che essa debba permeare tutta la propria attività.

Articolo 3

Scopi e finalità
Gli scopi dell’Associazione C.I.E.I. sono i seguenti:

  1. Elaborare e promuovere un progetto educativo e pedagogico fondato sulla centralità di Dio e sull’autorità della Scrittura;
  2. orientare, riaffermare e vegliare sui principî che dovrebbero governare la pubblica istruzione in un paese laico e democratico;
  3. intraprendere iniziative a sostegno della visione del C.I.E.I..

L’Associazione si prefigge di realizzare i suoi obiettivi di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante ogni attività compatibile con la Confessione di fede. A puro titolo esemplificativo e senza esclusione di altre, tali attività vengono individuate nell’organizzazione di conferenze, corsi, mostre, tavoli di discussione, seminari, convegni, concerti, produzione, pubblicazione e diffusione di stampati, comunicati a mezzo media, letteratura idonea, fondazione e sostegno di strutture educative e ogni altra iniziativa necessaria, utile e strumentale al raggiungimento degli obiettivi che l’Associazione si propone. Dette attività manterranno sempre l’esclusione di qualsiasi finalità di lucro.

Articolo 4

Rapporti interni ed esterni
Pur regolando autonomamente la propria vita e le attività interne ed esterne, secondo le proprie esigenze, l’Associazione è unita in un rapporto di comunione e collaborazione alle chiese evangeliche e ad altre realtà religiose, in proporzione all’accordo dottrinale stabilito sulla base della propria Confessione di fede.
L’Associazione C.I.E.I., al fine di assicurarsi il più completo conseguimento dei compiti statutari può consorziarsi con altre associazioni o enti che operino nello stesso ambito sia a livello nazionale che internazionale.

Titolo II

Articolo 5

Soci
Possono essere soci le persone fisiche che siano insegnanti ed educatori professionali in servizio o a riposo, che sottoscrivono il presente Statuto, la Confessione di fede dell’Associazione e che sono membri di una chiesa evangelica.
I soci devono impegnarsi a realizzare le finalità di cui all’art. 3, in conformità di quanto stabilito dal presente Statuto, dichiarando di accettarlo integralmente unitamente alla Confessione di fede e agli eventuali regolamenti interni approvati.
I soci saranno classificati in due categorie:

  • a) soci fondatori;
  • b) soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno fondato l’Associazione e che tali saranno riconosciuti dal primo Consiglio Direttivo nominato.
Sono soci ordinari tutti quelli che sono in regola col versamento delle quote associative.

Articolo 6

Ammissione
La domanda di ammissione all’Associazione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa, il quale è competente a decidere, in via esclusiva e in relazione ai requisiti del richiedente, sull’accettazione o sulla reiezione della domanda medesima. L’ammissione dei nuovi soci è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

Articolo 7

Diritti e doveri dei soci
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle deliberazioni assunte dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione, di essere informati sulle attività da essa intraprese, di partecipare e di votare alle riunioni delle Assemblee, nonché di intervenire a tutte le iniziative assunte dalla Associazione stessa.
I soci sono tenuti a corrispondere all’Associazione un contributo annuale per sostenere le spese di funzionamento, il cui importo minimo sarà stabilito dal Consiglio Direttivo, anno per anno, a seconda delle necessità dell’Associazione stessa.
I soci che dovessero svolgere delle attività delegate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea potranno ricevere un rimborso delle spese sostenute, dietro approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio non è trasmissibile e può venir meno per i seguenti motivi:

  • a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
  • b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  • c) per delibera d’esclusione del Consiglio Direttivo, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per motivi che comportino indegnità.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un iscritto, questi non ha diritto alcuno sul patrimonio della Associazione, né ad alcun rimborso o indennizzo dei contributi versati.

Titolo III

Articolo 9

Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:

  • – l’Assemblea;
  • – il Consiglio Direttivo;
  • – il Presidente, il Vice–Presidente e il Segretario–Tesoriere.

Articolo 10

L’Assemblea
L’assemblea dei soci è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari in regola col versamento delle quote associative.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo tutte le volte che lo riterrà necessario, almeno una volta all’anno e quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Le assemblee sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei suoi soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti i quali deliberano a maggioranza dei presenti.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere comunicato almeno dieci giorni prima, via posta, fax, email o consegnato a mano e deve contenere il giorno, l’ora e il luogo della riunione, in prima e in seconda convocazione, nonché il relativo ordine del giorno.
Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da altri associati, mediante delega scritta. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
L’assemblea per l’approvazione del rendiconto consuntivo dovrà tenersi entro il 31 marzo di ogni anno. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea il progetto di preventivo delle spese per l’esercizio successivo.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice–Presidente; in loro assenza, da un membro del Consiglio Direttivo o da un socio eletto dagli intervenuti.
Per le modifiche statutarie è sempre necessaria l’approvazione dei due terzi dei soci. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese, in ogni caso, a maggioranza di voti dei presenti e rappresentati.
Delle riunioni dell’Assemblea verrà redatto apposito verbale da sottoscriversi dal Presidente (o da chi ne fa le veci), dal segretario verbalizzante e dagli scrutatori, se nominati.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è diretta ed è amministrata da un Consiglio Direttivo il quale è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la gestione dell’Associazione C.I.E.I., compresi quelli per provvedere all’acquisto e alla trasformazione di stabili, alla loro eventuale alienazione, all’acquisto o gestione di testate, alla accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere e a tutte le operazioni dirette al raggiungimento del fine statutario.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre e un massimo di sette membri, compreso il Presidente. Essi vengono scelti tra gli associati previa approvazione del Consiglio Direttivo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vice–Presidente e il Segretario–Tesoriere.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma due volte all’anno e tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione da almeno un terzo dei membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
I verbali delle deliberazioni sono scritti da un segretario nominato dai presenti e firmati dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice–Presidente e dal segretario.
Il Consiglio Direttivo:

  • a) redige il regolamento interno dell’Associazione, promuove la riforma dello statuto e del regolamento qualora si renda necessario;
  • b) decide le attività e le strategie dell’Associazione, secondo le finalità statutarie, nonché le modalità di attuazione;
  • c) predispone il rendiconto consuntivo e quello preventivo;
  • d) nomina procuratori, per singoli e determinati atti, scegliendoli anche fra persone estranee al Consiglio Direttivo stesso;
  • e) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, anche qualora l’atto stesso ecceda l’ordinaria amministrazione;
  • f) procede, all’inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
  • g) delibera l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci.

Articolo 12

Presidente, Vice–Presidente, Segretario–Tesoriere
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vice–Presidente e il Segretario–Tesoriere.

  • – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, la firma sociale, nonché l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Presiede le assemblee sociali e le riunioni del Consiglio Direttivo.
  • – Il Vice–Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
  • – Il Segretario–Tesoriere cura la conservazione degli atti, dei documenti dell’Associazione e sovrintende alla tenuta della cassa.

Titolo IV

Articolo 13

Finanze e Patrimonio
Il fondo comune dell’Associazione è costituito:

  • a) dalle quote associative annuali versate dai soci ordinari, da stabilirsi annualmente su delibera del Consiglio Direttivo;
  • b) da eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea dei soci in relazione alle iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;
  • c) da contributi di privati, società, enti pubblici e privati, associazioni, circoli ed altri soggetti;
  • d) da sovvenzioni, donazioni, elargizioni liberali o lasciti di terzi o di associati;
  • e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, sia sotto forma di contanti, sia in titoli di Stato, azioni e quant’altro;
  • f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo dell’Associazione;
  • g) da mobili, arredi e attrezzature;
  • h) dall’acquisto di beni immobili o di beni mobili provenienti da elargizioni e lasciti;
  • i) da qualsiasi genere di bene o di immobili comunque acquistati dall’Associazione stessa o pervenuta ad essa a qualunque titolo.

I redditi netti e il patrimonio dell’Associazione, comunque derivati alla stessa, dovranno essere devoluti esclusivamente al raggiungimento degli scopi, tali quali sono esposti in questo Statuto. Nessuna porzione degli stessi dovrà mai essere pagata o ceduta direttamente o indirettamente sotto forma di dividendo o “bonus” e di vantaggio ai membri dell’Associazione.
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione non può chiedere o pretendere alcuna parte o suddivisione del fondo comune e del patrimonio sociale.

Articolo 14

Esercizio finanziario
Gli esercizi finanziari dell’Associazione si aprono il 1º gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il rendiconto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 marzo. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere devoluti esclusivamente al raggiungimento degli scopi sociali non potendo essi, così come le riserve eventualmente costituite, in alcun modo, né direttamente né indirettamente, essere distribuiti tra gli associati.
Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea il progetto di preventivo delle spese, congiuntamente all’ammontare delle quote associative annuali e degli eventuali contributi straordinari necessari per l’attuazione delle iniziative proposte.

Titolo V

Art. 15

Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione viene proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto. La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di almeno un liquidatore e deve fissare i poteri del liquidatore/i stesso/i.
I beni mobili o immobili e qualsiasi altro bene di proprietà dell’Associazione non potranno essere in alcun modo distribuiti, ma devoluti a attività, enti o associazioni aventi finalità istituzionali affini all’Associazione C.I.E.I.

Art. 16

Norme finali
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.